Il 30/07/2020 è uscito il D.lgs 102/2020 , già in vigore dal 28 agosto,  che va ad aggiornare il comparto Emissioni in Atmosfera del testo unico ambientale (TUA).

Il nuovo decreto va a modificare il Dlgs 152/06 sulla parte delle emissioni in atmosfera, riprendendo anche il D.lgs 183/2017, fondamentalmente sui limiti degli impianti di combustione, e sull’uso delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche.

Per quanto riguarda la questione degli impianti di combustione, occorre valutare se i limiti previsti in autorizzazione per tali impianti sono conformi al decreto, e in base alla potenzialità valutare se entro il 01/01/2023 occorra mandare una comunicazione agli enti o fare domanda di aggiornamento.

In merito invece alle sostanze H340, H350 e H360 e tutte le sostanze a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata il decreto prevede siano limitate nella maggior misura possibile.

Le stesse, con l’aggiunta di quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento CE 1907/2006, devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni.

Ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione o di rinnovo, i gestori devono inviare all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione di dette sostanze.
Su tale relazione l’autorità verifica se occorre presentare una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione in corso.

Qualora invece, ci sia una modifica della classificazione di una sostanza già in uso, entro tre anni da tale modifica il gestore deve presentare una domanda di autorizzazione, comprensiva della relazione suddetta, per l’adeguamento dell’autorizzazione in essere.