Approvata il 27/12/2017 la direttiva UE 2017/2398 che va a modificare la 2004/37/CE sulla “protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Viene modificato l’Allegato III, relativo ai valori limite di esposizione e “altre disposizioni direttamente connesse” e viene data rilevanza alle sostanze tossiche per la riproduzione.
Tale direttiva dovrà essere recepita dai paesi membri entro il 17 gennaio 2020.
Si riportano a seguito i nuovi valori limite per l’esposizione professionale
• Polveri di legno duro 2 mg/mc (dal 17/01/2023);
• Composti del cromo VI definiti cancerogeni
ai sensi dell’art. 2 lettera a), punto i), come cromo 0.005 mg/mc (0.010 mg/mc fino al 17/01/2025; 0.025
mg/mc per gli impianti di saldatura o
taglio al plasma fino al 17/01/2015),
• Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene
ai sensi dell’art. 2 lettera a), punto i), 0.3 f/ml;
• Polvere di silice cristallina respirabile 0.1 mg/mc;
• Benzene 3.25 mg/mc;
• Cloruro di vinile monomero 2.6 mg/mc;
• Ossido di etilene 1.8 mg/mc;
• 1.2-Epossipropano 2.4 mg/mc;
• Acrilammide 0.1 mg/mc;
• 2-Nitropropano 18 mg/mc;
• o-Toluidina 0.5 mg/mc;
• 1.3-Butadiene 2.2 mg/mc;
• Idrazina 0.013 mg/mc;
• Bromoetilene 4.4 mg/mc
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