I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto e confermato la responsabilità penale derivante dal reato di cui agli artt. 269, 272, 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per un soggetto che non si sia premurato a richiedere all’amministrazione competentel’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Nel diritto, ai sensi dell’art. 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 è sanzionata penalmente l’assenza della prescritta autorizzazione, sia essa quella rilasciata con procedura semplificata, per le attività oggetto di autorizzazione generale, sia essa quella ordinaria, per le attività che non sono oggetto di autorizzazione generale.
Risulta del tutto irrilevante l’accertamento dell’effettivo superamento dei valori limite di emissione, non essendo tale superamento oggetto di contestazione.
La sussistenza di tale violazione non sarebbe, infatti, esclusa neanche se si fornisse la prova positiva del mancato superamento dei valori limite, trattandosi di una fattispecie contravvenzionale diretta a garantire l’effettività dei controlli preventivi in materia di inquinamento atmosferico.
Fonte: www.AmbienteDiritto.it
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