Sul Burl del 10 luglio 2013 è stato pubblicato l’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale secondo l’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e S.m.i. delle emissioni da “Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole”, revocando conseguentemente anche la parte B “attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole con produzione non superiore a 365 t/anno” dell’allegato n. 25 «lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non inferiore a 365 t/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 t/anno», e disponendo che le prescrizioni tecnico-gestionali individuate nel nuovo allegato n. 40 dovranno essere utilizzate anche per l’attività di essiccazione funzionale alle attività zootecniche, in sostituzione di quanto contenuto al paragrafo 4.3.5 dell’allegato all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell’art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.
Fino a nuove specifiche del Ministero dell’Ambiente, se l’attività è svolta con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg, l’attività viene considerata ad inquinamento scarsamente rilevante e pertanto non soggetta ad autorizzazione.
In allegato l’allegato tecnico.
Inoltre, la L.98/2013 (Decreto del Fare) ha stabilito che anche i silos per i materiali vegetali, le cantine che trasformano fino a 600 tonnellate di uva l’anno, gli stabilimenti di produzione di aceto e i frantoi siano assoggettati all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e alle prescrizioni specificamente previsti dai piani e programmi di qualità dell’aria e dalle normative regionali.
Allegato autorizzazione emissioni da essiccazione vegetali
https://www.almataitalia.it/attachments/article/103/emissioni%20essiccazione%20vegetali.pdf
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