E’ stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia il D.d.s. 23 luglio 2012 – n. 6576, che approvagli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 mw e inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”.
Tale allegato regola le emissioni da impianti termici civili (anche inseriti in stabilimenti produttivi), aventi potenza termica nominale compresa tra 3 MW e 10 MW, definisce i combustibili che possono essere utilizzati ( gas naturale, gas di petrolio liquefatto, gasolio con contenuto massimo di zolfo dello 0.1% )e i limiti di emissione in atmosfera, in funzione del combustibile. utilizzato.
Inoltre viene stabilito che singoli generatori di potenzialità pari o superiore alle soglie di seguito indicate:
• caldaia a gasolio : 1 MW
• caldaia a GPL, metano : 3MW
devono essere provvisti di un sistema di controllo della combustione al fine di ottimizzare i rendimenti di combustione; tale sistema, da installare solitamente all’uscita della camera di combustione, deve garantire la misura e la registrazione dei parametri più significativi della combustione (CO o CO+H2, O2, temp), ai fini della regolazione automatica della stessa.
I generatori con potenza superiore a 6 MWt devono essere dotati di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell’ossigeno libero e del monossido di carbonio (all’uscita della camera di combustione o in alternativa al camino, laddove presente un sistema di analisi o monitoraggio alle emissioni).
Lo stesso allegato norma i gruppi elettrogeni o motori di emergenza, utilizzati per non più di 150 ore/anno, con potenza termica nominale complessiva superiore alle soglie di cui alla Parte I dell’Allegato IV al d.lgs 152/06 e smi. , stabilendo la tipologia di combustibili da utilizzare e la necessità di installazione di un conta-ore per verificarne l’effettivo utilizzo.
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